PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Assegni vitalizi per i perseguitati politici antifascisti o razziali e per gli ex deportati nei campi di sterminio nazisti).

      1. Le disposizioni relative alla pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e all'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché alle maggiorazioni dei rispettivi importi, si interpretano nel senso che al raggiungimento dei limiti di reddito cui è subordinata la loro erogazione non concorrono gli assegni vitalizi previsti in favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, e degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 5,6 milioni di euro per l'anno 2007, in 5,1 milioni di euro per l'anno 2008 e in 4,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2007, quanto a 2,6 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché, quanto a

 

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5,1 milioni di euro per l'anno 2008 e a 4,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero del- la solidarietà sociale.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.