1. Le disposizioni relative alla pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e all'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché alle maggiorazioni dei rispettivi importi, si interpretano nel senso che al raggiungimento dei limiti di reddito cui è subordinata la loro erogazione non concorrono gli assegni vitalizi previsti in favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, e degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 5,6 milioni di euro per l'anno 2007, in 5,1 milioni di euro per l'anno 2008 e in 4,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2007, quanto a 2,6 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché, quanto a
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.